(massima n. 2)
In virtù dell'espresso richiamo all'art. 155 quarto e quinto comma c.p.c. contenuto nell'art. 16 bis della legge 17 dicembre 2012 n. 221, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso. Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" come quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ., ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.