(massima n. 1)
Il mandato irrevocabile nell'interesse del terzo, di cui all'art. 1723, secondo comma, c.c., il quale concreta un contratto bilaterale e sinallagmatico, in cui il terzo, che ne č estraneo, non ha azione diretta contro le parti contraenti per la mancata realizzazione del suo interesse si distingue dal mandato irrevocabile in favore del terzo, nel quale č inserita una clausola, o patto d'obbligo, in base alla quale il terzo č titolare del diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo, nei confronti del soggetto o dei soggetti obbligati. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, pur avendo, con poteri incensurabili in sede di legittimitā, qualificato il rapporto giuridico intervenuto tra le parti come mandato irrevocabile ex art. 1723 c.c., aveva accolto l'azione del terzo contro il mandatario, applicando, cosė, a tale fattispecie tipica, la disciplina di cui all'art. 1411 c.c., appartenente, invece, al rapporto giuridico misto o complesso denominato mandato irrevocabile a favore del terzo).