Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4191 del 15 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condominio, il condòmino presente al momento iniziale della riunione ma assente all'atto della deliberazione è computabile nel quorum costitutivo, ma non nel quorum deliberativo. (Nel caso di specie, la S.C. ha affermato che il condomino allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento della riunione assembleare, con relativa presa d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione, deve considerarsi assente alla deliberazione, e ha di conseguenza cassato con rinvio la sentenza di merito nella quale si era ritenuto invece che egli, avendo assistito al voto dalla soglia della porta di accesso al locale di svolgimento della riunione, risultasse solo formalmente assente e si fosse nei fatti astenuto).

(massima n. 2)

Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può farsi coincidere come "dies a quo" – per il condomino (nel caso di specie rappresentato dal delegato) allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell'assemblea, con relativa presa d'atto a verbale, senza partecipare quindi alla votazione - con quello del giorno di adozione della delibera stessa sui punti all'ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il condomino allontanatosi non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest'ultimo considerarsi assente (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, statuendo che la Corte di appello avrebbe dovuto far decorrere il suddetto termine, nei confronti della condomina rimasta "assente", a mezzo del suo delegato, da quello successivo della ricevuta comunicazione, da parte della stessa, del verbale contenente la delibera eventualmente annullabile).

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