(massima n. 1)
L'obbligo di rendiconto del mandatario, il quale normalmente insorge per effetto ed alla data di cessazione del rapporto, può essere contrattualmente previsto in termini periodici, durante l'esecuzione del rapporto stesso (nella specie, con scadenza mensile, trattandosi di commissione a vendere una rivista). In tale ipotesi, la mancata presentazione del rendiconto (la quale ricorre anche nel caso in cui questo sia generico ed inidoneo alla ricostruzione dell'attività svolta), oltre che configurare di per sé un inadempimento, valutabile al fine della risoluzione del contratto, comporta un'inversione dell'onere della prova a favore del committente, che agisca per risoluzione lamentando l'omessa od incompleta esecuzione dell'incarico affidato, atteso che il principio generale, sull'onere dell'attore in risoluzione di provare i fatti giustificativi della medesima, trova deroga per effetto del suddetto comportamento della controparte, il quale ha posto esso attore nell'impossibilità di avere elementi d'informazione sull'esecuzione o meno del contratto, e quindi di dimostrare l'inadempimento stesso.