Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34395 del 11 dicembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In caso di recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito, gli errori e le lacune della consulenza possono essere denunciati in sede di legittimità, come vizio della sentenza, solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto irrilevante il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, che si traduceva in una inammissibile critica del convincimento del giudice).

(massima n. 2)

Il paziente ha il diritto di rifiutare il trattamento medico, ma se il rifiuto è ingiustificato, perché non correlato ad attività gravosa o tale da determinare notevoli rischi o rilevanti sacrifici, può integrare un concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., ove emerga che il completamento clinico rifiutato avrebbe, più probabilmente che non, portato alla guarigione o ad apprezzabili miglioramenti, senza rischi significativi ovvero estranei a quelli del percorso terapeutico inizialmente compiutamente consentito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non emergere la prova della possibile risolutività dell'ulteriore intervento di canalizzazione, rifiutato dal paziente).

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