(massima n. 1)
L'opposizione agli atti esecutivi č esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che č l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso č sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalitā di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilitā dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).