Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13752 del 22 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'opposizione agli atti esecutivi č esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che č l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso č sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato, e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalitā di cui all'art. 617 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'improponibilitā dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento dell'ufficiale giudiziario di nomina di un ausiliario, geometra, in asserito conflitto di interessi).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.