(massima n. 1)
La presunzione di corrispondenza delle risultanze anagrafiche alla realtą effettiva riguardo alla residenza di una persona fisica (luogo in cui essa ha la dimora abituale), basandosi sul particolare meccanismo approntato dal legislatore al fine di garantire che il dato reale continui a corrispondere a quello formale (artt. 43, 44 c.c. e 31 disp. att.; artt. 2 e 11 L. 24 dicembre 1954, n. 1228; artt. 5, 11 e 13 D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136; D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), benché non abbia valore assoluto (iuris et de iure), deve considerarsi munita di una particolare resistenza, nel senso che, nel caso in cui ai fini del suo superamento non si adducano prove tipiche, di tenore univocamente concludente, ma elementi a loro volta presuntivi, i requisiti di gravitą, precisione e concordanza di questi ultimi vanno apprezzati dal giudice del merito con particolare rigore. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che, ai fini della verifica del rispetto delle regole di cui all'art. 139 c.p.c., aveva disatteso le risultanze anagrafiche sulla base di elementi indiziari non univocamente concludenti quali la positiva esecuzione di talune notifiche in un certo luogo, in realtą compatibile con l'ipotesi della occasionale dimora nello stesso trascurando la valutazione di elementi di segno contrario, potenzialmente decisivi, e l'ammissione di specifica prova orale).