(massima n. 1)
A norma dell'art. 1710 c.c., al mandatario fa carico l'obbligazione di compiere quell'atto o quegli atti giuridici che dal contratto di mandato sono previsti con la diligenza del buon padre di famiglia, cioč con quella diligenza che č legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza. Pertanto, ove a giustificazione dell'inadempimento del mandato sia addotto il factum principis, a liberare il mandatario da responsabilitā č necessario che l'ordine o il divieto dell'autoritā costituisca un fatto totalmente estraneo alla volontā dell'obbligato ed ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che il mandatario non abbia omesso di sperimentare quei rimedi (amministrativi e/o giurisdizionali) che, nel caso concreto, nei limiti segnati dal criterio della diligenza del buon padre di famiglia, avrebbero dovuto apparirgli necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione del mandato.