(massima n. 1)
Il mandatario che è stato incaricato della conclusione di un affare assume, nei confronti del mandante, l'obbligo del compimento degli atti giuridici necessari per l'esercizio dell'incarico e, a differenza del mediatore, che, in posizione di terzietà rispetto alle parti da lui poste in relazione senza esservi obbligato, ha diritto alla provvigione solo dopo la conclusione dell'affare, può chiedere il compenso dovutogli prescindendo dal risultato, a meno che le parti non abbiano ad esso condizionato il pagamento di tale compenso.