(massima n. 1)
Quando un cortile č comune a distinti corpi di fabbrica e manca una disciplina contrattuale vincolante per i comproprietari al riguardo, il relativo uso č assoggettato alle norme sulla comunione in generale, e in particolare alla disciplina di cui all'art. 1102 cod. civ., comma 1, in base al quale ciascun partecipante alla comunione puō servirsi della cosa comune, sempre che non ne alteri la destinazione e non ne impedisca il pari uso agli altri comunisti.