(massima n. 1)
Il conduttore di un'unitā immobiliare compresa in un edificio condominiale puō, al pari del proprietario, godere delle relative parti comuni ed anche, eventualmente, modificarle, purchč in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unitā immobiliare oggetto primario della locazione (limite cd. interno) e sempre che non risulti alterata la destinazione di esse, nč pregiudicato il paritario uso da parte degli altri condomini.