(massima n. 1)
In tema di esecuzione forzata, il regolamento necessario di competenza non è ammissibile contro il diniego di sospensione del processo, poiché l'art. 42 c.p.c. prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che concede tale sospensione. L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione sollecitata ex art. 295 c.p.c. non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di norma di carattere eccezionale che non ammette interpretazioni analogiche.