(massima n. 1)
In tema di sottrazione internazionale del minore da parte di uno dei genitori, il procedimento monitorio previsto dalla Convenzione de L'Aja, ratificata con la legge n. 64 del 1994, per il ritorno del minorenne presso l'affidatario al quale č stato sottratto, la nozione di «residenza abituale» posta dalla succitata Convenzione non coincide con quella di «domicilio» (art. 43, primo comma, c.c.), nč con quella, di carattere formale, di residenza scelta d'accordo tra coniugi (art. 144, c.c.), in quanto corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtł di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta localitą la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento č riservato all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimitą, se congruamente e logicamente motivato.