(massima n. 1)
In tema di litispendenza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 39 c.p.c., la valutazione sulla pendenza del giudizio deve essere effettuata con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia, tenendo conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, non sussistono più le condizioni per dichiarare la litispendenza.