(massima n. 2)
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento opposizione all'esecuzione o di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla sua competenza; pertanto, avverso lo stesso non č proponibile il ricorso per regolamento di competenza.