Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15908 del 6 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo essere sollevato entro la prima udienza di trattazione; se non richiesto o sollevato in tale termine, il regolamento risulta inammissibile.

(massima n. 2)

Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c., sia esso di prosecuzione innanzi a sé del procedimento opposizione all'esecuzione o di rimessione al giudice ritenuto competente, costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione del giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla sua competenza; pertanto, avverso lo stesso non č proponibile il ricorso per regolamento di competenza.

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