(massima n. 1)
Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie riguardanti il pagamento dei contributi, che si assumono versati in eccesso o non dovuti, sorte tra il datore di lavoro e l'ente che gestisce una forma di previdenza complementare fondata sull'autonomia negoziale, si applica l'art. 442, comma 2 c.p.c., per cui la competenza territoriale si radica ai sensi dell'art. 413, comma 7, c.p.c. e quindi nel foro dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (Regola competenza)