Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 6221 del 2 marzo 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

La controversia tra l'amministratore e la societā resta soggetta alla competenza arbitrale convenuta, per tale lite, con la clausola compromissoria, ove la soppressione di questa sia stata deliberata dopo la cessazione dalla carica del detto amministratore e non sia intervenuto un accordo tra lo stesso e la societā volto a privare di effetti la clausola stessa.

(massima n. 2)

In tema di arbitrato, la vincolativitā della clausola compromissoria statutaria nei confronti degli amministratori di societā ha fondamento pattizio, derivando dall'adesione che gli stessi implicitamente prestano con l'accettazione della carica; ne deriva che non č opponibile agli stessi la soppressione della clausola compromissoria intervenuta a seguito di modifica dell'atto costitutivo successiva alla cessazione della carica e, pertanto, in assenza di specifica adesione da parte dell'amministratore a tale modifica, la predetta soppressione non č idonea ad escludere la competenza arbitrale per le controversie relative a fatti insorti in costanza del rapporto organico. (Regola competenza)

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