(massima n. 1)
In tema di servitù di passaggio coattivo, l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c., in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, non opera in caso di interclusione assoluta. Tuttavia, nel valutare l'imposizione della servitù, il giudice di merito deve preferire, ove possibile, percorsi alternativi che non interessino le aree menzionate, attribuendo a questi la priorità.