(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1696 c.c., secondo cui il danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente di queste nel luogo e nel tempo della riconsegna, collega la liquidazione del danno emergente ad un criterio sicuro ed univoco — con la conseguente esclusione (per tale tipo di danno) di ogni altro diverso criterio, pure astrattamente ammissibile — ma non esclude la risarcibilità, secondo i principi generali di cui all'art. 1223 c.c., dell'eventuale ulteriore danno costituito dal lucro cessante, e cioè dal mancato guadagno che l'avente diritto contava di ritrarre dalle cose trasportate, sempre che esso costituisca conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento degli obblighi gravanti sul vettore.