(massima n. 1)
La norma dell'art. 1696 c.c., per la quale il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo dalla riconsegna, non importa che l'obbligazione del vettore sia per ciò sottratta al principio dell'adeguamento dell'indennizzo al diminuito potere di acquisto della moneta.