(massima n. 3)
La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.