(massima n. 1)
Il vettore il quale non rifiuti la consegna delle cose oggetto del contratto di trasporto, e non provveda ad informare il mittente delle difficoltą di esazioni, nel caso in cui il destinatario non paghi i crediti derivanti dal trasporto e gli assegni da cui la cosa sia gravata, perde l'azione verso il mittente per i crediti in questione e risponde contrattualmente nei confronti del mittente stesso almeno per un importo pari agli assegni non riscossi, salvo che dia la prova che da tale sua inadempienza non sia derivato alcun danno al mittente.