(massima n. 1)
L'obbligazione accessoria che il vettore assuma nei confronti del mittente di riscuotere dal destinatario il prezzo della merce trasportata, comporta che se quegli non č stato autorizzato ad avvalersi perciō della collaborazione di terzi, non necessaria per la natura dell'incarico, deve assicurarne l'adempimento con la propria organizzazione, altrimenti č responsabile dell'operato del sostituto ai sensi dell'art. 1717 c.c.