(massima n. 1)
Nelle ipotesi in cui il creditore-attore intenda riversare su di un terzo, legato a lui da un distinto rapporto contrattuale, la responsabilità del danno patrimoniale sofferto in dipendenza del mancato adempimento di un'obbligazione di pagamento incombente, per differente titolo, su un debitore diverso dal convenuto, mancando l'identità tra soggetto inadempiente all'obbligazione e soggetto chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli derivate nel patrimonio dell'attore dall'altrui inadempienza, l'onere probatorio a carico di questi concerne non soltanto l'esistenza dei titoli costituenti la fonte dell'obbligo del convenuto e del terzo, ma anche la duplice circostanza che dall'inesatta o mancata prestazione del convenuto sia derivata l'inadempienza del terzo al proprio obbligo di pagamento e che quest'ultima sia stata causa del danno, di cui si domanda il risarcimento. (In base a questo principio, la Corte di cassazione ha affermato che il venditore della merce che, per la consegna, dia incarico ad uno spedizioniere, che non segua le istruzioni ricevute e non faccia si che il prezzo sia esatto al momento della consegna, non può limitarsi a dedurre l'inadempimento dello spedizioniere alle istruzioni ricevute, ma deve provare la esistenza ed entità del danno derivatogliene).