(massima n. 1)
Il conseguimento della maggiore età da parte del minore determina automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, ancorché ciò avvenga nel corso del procedimento sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, con conseguente cessazione della materia del contendere e la caducazione dei provvedimenti in precedenza pronunciati, posto che ad assumere rilievo è la sola tutela del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori, non anche l'interesse del genitore all'accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda. In tale evenienza, in quanto inevitabile corollario del principio sopra illustrato, è corretta la statuizione relativa alla compensazione delle spese processuali dei precedenti gradi.