(massima n. 1)
Non occorre la previa nomina del curatore speciale, qualora si controverta di affidamento dei figli minori (nella specie, di genitori non coniugati) ai servizi sociali, allorché a questi ultimi siano attribuiti compiti di sola vigilanza, supporto o assistenza, senza limitazione alla responsabilitā genitoriale, salvo che il giudice non ravvisi, in concreto, un conflitto di interesse, e non ritenga comunque che i servizi possano attuare anche ulteriori interventi di sostegno, rientranti nei loro compiti istituzionali, mentre č necessaria, e va disposta, con provvedimento che ne indichi anche i compiti specifici, qualora siano stati adottate misure limitative o ablative della responsabilitā genitoriale.