(massima n. 1)
L'art. 317-bis c.c. stabilisce il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconoscendo loro la possibilitą di ricorrere al giudice al fine di tutelare tale diritto, sempre subordinato al prevalente interesse del minore. Tuttavia, tale disposizione non riguarda il giudizio di separazione o divorzio, in cui le parti sono rappresentate esclusivamente dai coniugi.