(massima n. 1)
In tema di trasporto di cose, poiché ai sensi dell'art. 1689 c.c. il destinatario diviene titolare dei diritti nascenti dal contratto solo dal momento in cui, verificatesi le condizioni previste dal citato articolo, può chiederne la riconsegna al vettore, la prescrizione di quei diritti non può decorrere da epoca anteriore, ma solo da quando — arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare — egli può farli valere, manifestando la propria adesione al contratto con la richiesta di riconsegna. (Nei caso di specie in ragione del principio affermato è stata cessata la decisione di merito nella parte in cui i giudici dell'appello avevano invece ritenuto che il termine di prescrizione dovesse decorrere dal momento anteriore in cui il destinatario aveva chiesto al vettore di trattenere le merci affidategli dal mittente nei suoi magazzini e di posticiparne la riconsegna).