(massima n. 1)
La violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. In caso di dichiarazione giudiziale di paternità, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale subito dal figlio per la totale assenza della figura paterna, legittimamente può farsi ricorso al criterio equitativo per determinare l'importo dovuto, non altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare.