(massima n. 1)
In tema di azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicitą, ai sensi dell'art. 263 c.c. nel testo anteriore alla novellazione disposta dal D.Lgs. n. 154/13, fermo che il giudice, lungi dal limitarsi al mero accertamento dell'assenza del legame biologico tra le parti, procederą alla comparazione in concreto degli interessi contrapposti in gioco, potrą riconoscersi (con conseguente rigetto della domanda) la prevalenza di quello del figlio alla conservazione dello status giuridico e dell'identitą sociale acquisita e consolidata nel tempo, qualora il riconoscimento sia avvenuto nella consapevolezza della sua non veridicitą e l'autore abbia trascurato di agire per un considerevole lasso di tempo.