Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1492 del 21 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Se la questione controversa concerne l'attribuzione del cognome, rientrano in questo ambito tutte le questioni attinenti all'individuazione del cognome/dei cognomi da attribuire e all'ordine degli stessi, e la decisione č interamente rimessa al giudice, che deve assumere le sue determinazioni con una scelta motivata alla luce del superiore interesse del minore in ordine al cognome/ai cognomi di provenienza genitoriale da attribuirgli ed al loro ordine, senza che la specifica formulazione della domanda proposta possa ostacolare una statuizione anche diversa, sempre che congruamente motivata.

(massima n. 2)

In caso di riconoscimento non contestuale da parte dei genitori non coniugati, l'art. 262 cod. civ. conferisce al giudice il potere discrezionale di decidere, in base al superiore interesse del minore, se aggiungere o sostituire al cognome materno quello paterno. Questo potere non č subordinato ad automatismi e deve tener conto dell'ambiente in cui il minore č cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre.

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