Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 15654 del 5 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 262, comma 2, c.c., a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio "può" assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

(massima n. 2)

In tema di attribuzione del cognome al figlio minore nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto contestualmente dai due genitori, la decisione giudiziale deve prescindere da qualsiasi automatismo e avere riguardo unicamente all'interesse del figlio, valutando l'opinione espressa dal minore stesso (se capace di discernimento) e gli altri elementi significativi relativi al contesto sociale, familiare ed alle relazioni interpersonali.

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