(massima n. 1)
In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneitā dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali č riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneitā, ai quali ultimi č preclusa la possibilitā di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltā, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, č soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.