Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3355 del 10 febbraio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno pił alcun obbligo giuridico nei suoi confronti.

(massima n. 2)

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato, il giudice di merito deve considerare la capacitą economica del richiedente, incluso l'eventuale stato di disoccupazione e la concreta possibilitą di procurarsi un adeguato reddito.

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