Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3354 del 10 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di separazione personale dei coniugi, la capacità lavorativa di uno degli ex coniugi è un fattore che può essere valutato nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Se il coniuge richiedente il mantenimento ha la capacità e la possibilità di lavorare, ma non ha dimostrato un'efficace ricerca di un'occupazione, il diritto al mantenimento può essere negato.

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