Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

L'assegno di mantenimento č fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e non ha - a differenza dell'assegno di divorzio - componenti compensative. Tuttavia, deve rilevarsi che l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non č scisso dalla valutazione che la solidarietā presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtā, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato.

(massima n. 2)

L'assegnazione della casa al genitore convivente con i figli medesimi costituisce un diritto personale di godimento, al contrario, il diritto di abitazione č un diritto reale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.