(massima n. 1)
L'assegno di mantenimento č fondato sulla persistenza di uno dei doveri matrimoniali e non ha - a differenza dell'assegno di divorzio - componenti compensative. Tuttavia, deve rilevarsi che l'accertamento del diritto ad esser mantenuti dall'altro coniuge a seguito di separazione non č scisso dalla valutazione che la solidarietā presuppone un rapporto paritario e di reciproca lealtā, incompatibile con comportamenti parassitari diretti a trarre ingiustificati vantaggi dal coniuge separato.