Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 11494 del 29 aprile 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolaritą di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparitą economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialitą economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio.

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