Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 4715 del 22 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sč, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso.

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