(massima n. 1)
La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta tendenzialmente preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilitą, neppure consentita in caso di grave conflittualitą tra i genitori, risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.