Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2007 del 28 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, č fortemente pregnante come motivo di addebito, benché a condizione che abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse giā in quel momento intollerabile.

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