Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 375 del 8 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale da parte del genitore nei confronti del figlio costituisce un illecito permanente. In tali casi, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui il danno si è manifestato per la prima volta, continuando poi a decorrere di giorno in giorno fino alla cessazione della condotta dannosa. In particolare, l'identificazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta necessità l'individuazione del momento in cui il danneggiato raggiunge una condizione emotiva consapevolmente idonea all'esercizio del diritto al risarcimento, che può verificarsi durante il perdurare dell'illecito oppure anche dopo tempo dalla cessazione della condotta.

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