(massima n. 1)
Nei giudizi relativi alla modifica delle disposizioni economiche conseguenti alla separazione o al divorzio, l'assenza di coabitazione abituale o prevalente del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente con il genitore, non esclude la legittimazione di quest'ultimo a richiedere l'assegno di mantenimento ove la casa genitoriale rimanga un punto di riferimento stabile per il figlio e il genitore continui ad anticipare gli esborsi necessari per il suo sostentamento presso la sede di studio.