Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8892 del 4 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

(massima n. 2)

Lo svolgimento di un'attività retribuita a tempo determinato può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica. Tuttavia, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare tale autosufficienza, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.

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