Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10974 del 26 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti giā posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, č esclusa la ripetibilitā della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto č stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.

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