(massima n. 1)
In tema di esecuzione su beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore è tenuto a dimostrare che il creditore era consapevole dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, anche se tale debito è sorto nell'ambito dell'attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge. La normale destinazione dei proventi di tali attività ai bisogni familiari, sancita dagli artt. 2 e 29 Cost. e dagli artt. 143 e 144 c.c., può essere derogata solo mediante prova contraria fornita dal debitore.