Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 30721 del 29 novembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione.

(massima n. 2)

In materia di separazione con addebito, la pronuncia non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri coniugali, essendo necessario l'accertamento della concreta idoneità della condotta a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tuttavia, le condotte violente, specie se gravi, possono fondare per sé il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge e, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale.

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