(massima n. 2)
In materia di separazione con addebito, la pronuncia non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri coniugali, essendo necessario l'accertamento della concreta idoneità della condotta a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tuttavia, le condotte violente, specie se gravi, possono fondare per sé il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge e, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale.