Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3054 del 25 maggio 1979

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell'autorizzata accettazione di assegni di conto corrente).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.