(massima n. 3)
A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilitā della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilitā e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.