Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10489 del 18 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di violazione degli obblighi coniugali nascenti dal matrimonio ed in particolare in caso di inosservanza dell'obbligo di fedeltą da parte di uno dei coniugi, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento deve essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago.

(massima n. 2)

La mancanza di nesso causale tra infedeltą e crisi coniugale deve essere accertata in modo rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi gią irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda di addebito deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anterioritą della crisi matrimoniale all'accertata infedeltą.

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