(massima n. 1)
In tema di rapporti coniugali, č configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché la condotta violativa dei doveri di fedeltą si accompagni alla reticenza sulle sue conseguenze circa il rapporto di filiazione, coinvolgente ex lege l'altro coniuge, con ulteriore violazione dell'obbligo di lealtą, ossia con complessive condotte che, per la loro intrinseca gravitą, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona, quali la personalitą e la dignitą umana, per avere quello infedele consapevolmente e artatamente indotto l'affidamento dell'altro coniuge circa la veridicitą del rapporto genitoriale, sorto in costanza di matrimonio, reso pubblico e dimostratosi poi fallace, tale da comportare offesa alla personalitą, alla dignitą e all'onore dell'altro coniuge.